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Come anticipato poco fa, dopo aver sviscerato le questioni preliminari, un primo importante scoglio da superare è quello relativo alla burocrazia. Il consiglio è quello di non avere eccessiva fretta e affidarsi per un eventuale Controllo completo della salute a un professionista che, con la necessaria documentazione alla mano, possa interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione

gestendo la vostra pratica. Uno dei primi requisiti da soddisfare per aprire un poliambulatorio medico, in particolare, sarà quello di contattare il vostro commercialista e iniziare la procedure per l’apertura di P. IVA. Successivamente si dovrà effettuare l’iscrizione della neonata società (qualunque sarà la sua denominazione) nel Registro delle Imprese e procedere alla richiesta all’autorità competente al relativo rilascio dell’autorizzazione. È bene ricordare, prima di ogni altra cosa, di informarsi sempre sull’iter da seguire, perché non esiste una disciplina statale unitaria. Per cui ogni regione vi metterà di fronte a tempi, costi e modi molto diversi.Si deve sottolineare la particolare natura “complessa” del poliambulatorio. La definizione di poliambulatorio viene data dal Testo Unico Leggi Sanitarie (TULLS) che lo qualifica sostanzialmente come una struttura sanitaria aperta al pubblico, dotata di una organizzazione di uomini e mezzi (al contrario, ad esempio, del semplice studio medico) e, per questo, in grado di assumere una valenza giuridica diversa e autonoma rispetto al personale e ai professionisti che vi prestano la loro attività. In altre parole, si tratta di un’impresa commerciale vera e propria.

Poco fa abbiamo racchiuso la natura del poliambulatorio nell’espressione “struttura complessa”. Come la si valuta? Nel caso in cui vi siano più professionisti che vi prestano la loro opera e l’attrezzatura utilizzata richieda particolari accorgimenti strutturali quali segnaletica, locali a destinazione d’uso esclusivo, utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), allora l’attività assume le caratteristiche di complessità tale da richiedere la speciale autorizzazione di cui all’art. 193 TULLS. Risulta anche necessario specificare, per meglio definire i contorni dell’ambito in cui si opera, cosa si intenda per “aperto al pubblico”. Ciò avviene, diversamente dagli studi medici, quanto un esercizio è tenuto ad offrire i propri servizi ai clienti in orari predeterminati dalla legge ed è obbligato ad erogarli a chiunque ne faccia richiesta (sempre secondo la disciplina degli artt. 193 e 194 del TULLS). 

Tenuto conto della normativa in vigore, devono sicuramente considerarsi “aperte al pubblico” le strutture che erogano servizi sanitari in regime ambulatoriale, quindi anche i poliambulatori. Queste attività, dunque, prima di aprire i battenti necessitano di un’ulteriore, apposita autorizzazione. Requisiti per aprire un poliambulatorio medico: la richiesta di autorizzazione Come abbiamo appena visto, la richiesta (diretta all’ente territorialmente competente) al rilascio dell’autorizzazione sarà perciò una condizione necessaria senza la quale non si potrà procedere all’apertura della struttura poliambulatoriale. I confini normativi in cui opera l’iter autorizzativo sono, secondo il dettato costituzionale in materia di sanità, demandati alle singole regioni e province autonome.  A titolo di esempio, per quanto riguarda le procedure avviate presso la Provincia Autonoma di Trento, la richiesta andrà rivolta – sempre rispettando le forme richieste – “al Comune territorialmente competente nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; alla Provincia in ogni altro caso”.

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Centro Medico Milano data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)